Art. 5.

      1. All'articolo 14 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è abrogato;

          b) al comma 2, le parole: «al plico contenente le buste» sono sostituite dalle seguenti: «alle scatole contenenti le schede» e le parole: «del seggio» sono sostituite dalle seguenti: «del presidio elettorale»;

          c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

      «3. Costituito il presidio elettorale, il presidente procede alle operazioni di apertura delle scatole contenenti le schede votate e scrutinate assegnate al presidio dall'ufficio centrale per la circoscrizione

 

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Estero. A tale fine il presidente, coadiuvato dal vicepresidente e dal segretario:

          a) accerta che il numero delle schede ricevute corrisponda al numero delle schede indicate nella lista compilata e consegnata insieme con le schede medesime dall'ufficio centrale per la circoscrizione Estero;

          b) accerta contestualmente che le schede ricevute provengano soltanto da un'unica ripartizione elettorale estera;

          c) enuncia ad alta voce i voti espressi nel totale e pone quindi i verbali dentro scatole che sono successivamente consegnate, unitamente alle schede votate, al Ministero dell'interno, presso il quale sono conservate».